La dicitura Bisogno Educativo Speciale è stata “coniata” nell’ambito del mondo della scuola e si riferisce ad una condizione particolare in cui si trova una persona in un certo momento della sua vita. Tale dicitura può essere applicata pertanto alle allieve e agli allievi, negli anni compresi tra la frequenza alla scuola primaria e quella alla scuola superiore. Non pone limiti di età.
Esempi: un’allieva o un allievo, frequentante una classe qualsiasi, compresa tra la prima elementare e la quinta liceo, che stia passando un brutto momento della sua vita, può rientrare nel gruppo di quegli allievi che necessitano di maggiori attenzioni scolastiche, in quanto portatrice o portatore, in quel momento contingente, di un Bisogno Educativo Speciale. Ipotizziamo che si tratti della separazione dei genitori, di un lutto familiare, di una crisi economica, di un intervento chirurgico… oppure che si tratti di un’ allieva o di un allievo straniera/o, con problemi di lingua e cultura diverse… Sono solo esempi per spiegare quale sia la casistica a cui sia possibile applicare la condizione di Bisogno Educativo Speciale.
Che cosa produce essere in una condizione di BES?
Da un punto di vista generale essere in una condizione di Bisogno Educativo Speciale, comporta che il soggetto che ne ha diritto, avrà la possibilità di ottenere una relazione, redatta da parte della scuola, che ben descriva la sua condizione attuale e la possibilità di poter usufruire di un Piano Didattico Personalizzato (PDP). In altre parole, si presuppone che la sua condizione soggettiva di quel momento, sia tale per cui buona parte delle sue energie fisiche e/o psichiche vengano “assorbite” dai problemi contingenti e che, di conseguenza, l’individuo non riesca a profondere un buon rendimento scolastico. La legge prevede allora, in questi casi, una maggior attenzione e tutela dei soggetti a rischio, favorendo la loro frequenza scolastica con un Piano Didattico Personalizzato (vedasi anche la voce PDP, in questo sito).
La condizione di BES non necessita di una diagnosi; tuttavia a volte una condizione di BES può essere applicata a quei soggetti che, pur non avendo né un problema familiare contingente, né un problema di salute fisica specifico, né un Disturbo Specifico dell’Apprendimento conclamato, hanno però delle aree del loro funzionamento intellettivo che lavorano “meno” rispetto ai parametri che vengono dichiarati di “normalità”, cioè sono in quelle condizioni di funzionamento intellettivo non definibile “disturbato” ma, certamente, appena sotto soglia. I genitori se ne accorgono perché i loro figli vanno male a scuola, fanno fatica a capire certe cose o a memorizzarle a lungo termine, sono distratti, vanno a scuola malvolentieri e faticano a studiare… Gli stessi insegnanti sono, a volte, i primi a segnalarne le problematiche. In questi casi è utile, secondo noi, sottoporre la propria figlia o il proprio figlio ad una valutazione testistica perché è l’unico modo per capire quali siano le aree “disturbate”, poter tranquillizzare i soggetti che ne sono portatori, ottenere delle informazioni utili ad aiutarli nei compiti e poter dare delle indicazioni precise ai docenti, affinché predispongano le necessarie misure metodologico-didattiche da applicare a quel soggetto.
Che cosa dice la legge che regola i BES?
La Normativa di riferimento per quanto riguarda i BES, è la seguente:
- Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012
- Circolare MIUR n.8 del 6 marzo 2013
- 2013 Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013
La Direttiva Ministeriale 27/12/2012, definisce gli strumenti d’intervento per quegli alunni che hanno bisogni educativi speciali e come deve attivarsi l’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.
La Circolare del 6/3/2013 dà indicazioni operative con gli alunni con BES e specifica che la categoria dei soggetti classificabili come BES è molto ampia e che vi sono compresi anche tutti i portatori di DSA.
La Nota del 22/11/2013 aggiunge chiarimenti relativamente all’applicazione della direttiva del 27 dicembre 2012 e della successiva circolare ministeriale del 6 marzo 2013, anche sulla base delle richieste pervenute dalle scuole e delle esigenze rappresentate dal personale docente e dai dirigenti scolastici.
In sintesi
Mentre i soggetti con DSA hanno la possibilità di avere una diagnosi e di giovarsi dei benefici in essa indicati (in particolare strumenti compensativi e misure dispensative), i BES non richiedono la diagnosi, né essa può essere emessa. I soggetti che rientrano nella casistica BES possono tuttavia giovarsi di un Piano Didattico Personalizzato che, prima della nota del 6 marzo, era previsto solo per i DSA.
I BES riguardano pertanto tutti quegli alunni che sono in condizioni di apprendimento particolari, senza per questo avere un disturbo specifico dell’apprendimento e che, quindi, possono giovarsi, a loro volta, di una personalizzazione dell’insegnamento.
Precisamente così recita la legge:” … ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”… “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.”
Benché un BES non richieda l’emissione di una diagnosi, se i genitori o i docenti rilevano difficoltà nell’apprendimento scolastico, noi suggeriamo di approfondire le problematiche, sottoponendo il bambino o il ragazzo a dei test specifici, che permettano di capire meglio a che livello si produce il disagio o la difficoltà.
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